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Anti-Fraud Knowledge Centre

Frode e resistenza del beneficiario a collaborare - accesso ai locali

Indicatori di rischio

Il presunto caso di frode si è verificato durante la fase iniziale del progetto e derivava dal sospetto che l'operatore economico avesse vinto l'appalto pubblico senza avere la capacità di fornire le attrezzature.

Gli indicatori e i segnali di frode che hanno fatto sorgere i sospetti sono stati i seguenti:

  • una denuncia secondo la quale il contraente non aveva la capacità di fornire i sei veicoli speciali;
  • il fatto che l'attuazione del progetto fosse stata approvata nonostante il contraente avesse difficoltà a eseguire la fornitura, il che ha suscitato accuse secondo le quali funzionari pubblici dell'autorità di gestione avrebbero aiutato il contraente ad aggiudicarsi l'appalto;
  • il contraente non ha consentito lo svolgimento del controllo in loco presso il suo ufficio.

Descrizione della tipologia di frode

Un consorzio internazionale "X" si è aggiudicato la gara per la fornitura dei veicoli speciali. Il progetto rientrava tra le competenze dell'autorità di gestione Y (il ministero competente).

Vi era il sospetto che il consorzio stesse tentando di beneficiare illegalmente di fondi dell'UE e potesse aver ricevuto assistenza dall'autorità di gestione per aggiudicarsi l'appalto, malgrado il contraente non disponesse della capacità di fornire le attrezzature specializzate.

In seguito all'avvio di un'indagine, il contraente ha fatto tutto il possibile per consegnare le attrezzature e ha organizzato varie riunioni all'estero nei luoghi in cui venivano effettivamente prodotte le attrezzature specializzate. Il partner nazionale del consorzio ha sottolineato che la mancanza di capacità non era da imputare al consorzio, bensì al suo partner straniero. Nonostante la mancata attuazione iniziale del progetto e la probabile mancanza di esperienza e di capacità nella fornitura dei beni, alla fine il contraente è riuscito a consegnare le attrezzature dall'estero. Il contraente ha presentato lettere di intenti delle imprese che fabbricano le attrezzature in questione. Durante la prima consegna di 2 veicoli erano presenti rappresentanti della Commissione europea, che hanno accertato che i veicoli erano conformi ai criteri del progetto. L'operatore economico ha consegnato l'attrezzatura ai fini del progetto dell'autorità pubblica regionale.

Come è stata individuata la frode

Il servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) ha ricevuto una denuncia secondo la quale il contraente di cui trattasi non aveva la capacità di attuare il progetto. Allo stesso tempo, l'OLAF ha avviato un'indagine sullo stesso progetto e ha richiesto l'assistenza delle autorità nazionali ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

Le autorità nazionali hanno preparato un controllo in loco e hanno visitato l'ufficio del contraente insieme alla squadra investigativa dell'OLAF. Dopo l'inizio del controllo in loco, il contraente ha deciso di negare agli investigatori l'accesso ai locali del suo ufficio e l'autorizzazione a raccogliere dati relativi al progetto. Al momento del controllo i sei veicoli speciali non erano stati forniti.

Il controllo in loco non è andato a buon fine, dato che in quel momento la legislazione nazionale non prevedeva alcuna disposizione pertinente per assistere l'OLAF nei casi in cui l'operatore economico si fosse opposto allo svolgimento di un controllo in loco da parte dell'OLAF. A seguito di tale esperienza, la legge del 2008 relativa all'Agenzia di ispezione finanziaria pubblica è stata modificata ed è stato introdotto un nuovo capo 3 bis, denominato "Prestazione di assistenza agli ispettori della Commissione europea per l'accesso ai locali e/o alla documentazione ai fini dello svolgimento di ispezioni e controlli in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità".

Tuttavia la resistenza del contraente al controllo in loco ha segnalato l'esistenza di possibili irregolarità. Parallelamente al caso aperto dell'OLAF, anche le autorità nazionali hanno avviato un'indagine. Il caso è stato sottoposto all'ufficio del pubblico ministero.

Le autorità non sono riuscite a dimostrare che l'intenzione iniziale della società fosse quella di frodare gli interessi finanziari dell'UE con l'aiuto di funzionari dell'autorità di gestione. Nella sua decisione il pubblico ministero incaricato del caso ha affermato che non vi erano motivi sufficienti per provare un coinvolgimento dell'autorità di gestione o una tale intenzione da parte del "consorzio". Il progetto è stato attuato e i fondi sono stati versati. Il caso di irregolarità è stato chiuso.

Difficoltà incontrate

Durante l'attuazione del progetto, una squadra di investigatori dell'OLAF, coadiuvata dall'AFCOS bulgaro, ha tentato di effettuare un controllo in loco, ma l'operatore economico si è opposto. La mancata assistenza all'OLAF durante il controllo in loco ha portato a modifiche della legislazione nazionale.

In questo caso specifico si può presumere che il progetto sia stato attuato, nonostante i problemi iniziali, grazie alle attività di controllo dell'OLAF, dell'AFCOS e delle autorità nazionali. La difficoltà consisteva nel dimostrare l'intenzione fraudolenta di una delle società o delle parti del consorzio. Alla fine il progetto è stato attuato, i procedimenti istruttori hanno permesso di concludere che non era stata commessa alcuna frode e nessun finanziamento è andato perso. Tuttavia l'operatore è stato successivamente giudicato colpevole di frode nel contesto di un altro progetto.

Carenze individuate

La prima carenza è stata la mancanza di disposizioni atte a consentire alle autorità nazionali di assistere l'OLAF nel caso in cui un operatore economico si fosse opposto al controllo in loco. Tale aspetto è stato risolto apportando modifiche alla legislazione nazionale.

La seconda carenza è stata riscontrata all'interno dell'autorità di gestione stessa, per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico e i diversi livelli di controllo, che avrebbero dovuto consentire una valutazione adeguata della capacità della società aggiudicataria della gara. Tale carenza è stata colmata tramite un aggiornamento del regolamento interno dell'autorità di gestione.

26 MARZO 2021
Fraud and resistance to cooperate IT